Art. 1
In vigore dal 8 ott 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, che approva il regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1898, che modifica il predetto regolamento;
Visto l'art. 37 della legge 12 marzo 1968, n. 325;
Ravvisata l'opportunità di modificare la composizione del comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
.
1. Al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1898, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"un pensionato scelto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra coloro che fruiscono di trattamento di quiescenza a carico della Cassa".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MAMMÌ, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
AMATO, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 10
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-25;409#art-1