Art. 31
Copertura finanziaria
In vigore dal 25 set 1988
1. All'onere di lire 976 miliardi per l'anno 1988, di lire 5.037 miliardi per l'anno 1989 e di lire 6.518 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede con le disposizioni di cui all', commi 1 e 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIRINO POMICINO, Ministro
per la funzione pubblica
GALLONI, Ministro della
pubblica istruzione
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministo del bilancio
e della programmazione economica
FORMICA, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 4
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-31