Art. 1
In vigore dal 13 ago 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
EMANA
il seguente decreto:
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1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, tra le parole "industriale" e "cave" sono inserite le parole "miniere, comprese le acque minerali e termali;".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
FRACANZANI, Ministro delle
partecipazioni statali
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 21
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;300#art-1