Art. 2

In vigore dal 29 giu 1988
1. Fino al 30 aprile 1989 e fino al 30 aprile 1990, per assicurare i necessari livelli di operatività potranno, facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, essere predisposti, ove le esigenze lo richiedano, turni giornalieri di servizio sulla base, rispettivamente, di quaranta e trentanove ore settimanali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-23;234#art-2

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