Art. 1
In vigore dal 28 giu 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, concernente la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1987, n. 335, recante proroga per mesi sei della predetta concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1988, n. 38, recante un'ulteriore proroga di due mesi della concessione medesima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1988, n. 114, recante un'ulteriore proroga di due mesi della ripetuta concessione;
Considerato che per effetto delle predette proroghe la vigente concessione alla RAI scade il 10 giugno 1988;
Considerato che il Governo ha approvato un disegno di legge recante la disciplina del settore radiotelevisivo che è in corso di presentazione al Parlamento;
Rilevata la necessità di prorogare ulteriormente, fino al 31 luglio 1988, la durata della concessione;
Vista l'adesione alla proroga espressa dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
.
1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 1988.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MAMMÌ, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 6
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-10;199#art-1