Art. 2
In vigore dal 13 lug 1988
1. Al primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto disposto dall'art. 4".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 21
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;232#art-2