Art. 2

In vigore dal 13 lug 1988
1. Al primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto disposto dall'art. 4". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DONAT CATTIN, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 21
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;232#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo