Titolo I
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 13 ott 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 8 febbraio 1988, ai termini dell' della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del bilanci e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
EMANA
il seguente decreto:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175#art-1