Art. 1

In vigore dal 12 giu 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni; Udito il parere della Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988; Sulla proposta del Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: . 1. Gli articoli 482, 483 e 484 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 482. - Le contabilità dei pagamenti del debito pubblico sono chiuse mensilmente. I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono descritti in appositi elenchi, distintamente per specie di titoli e categorie di debito, per competenza e per residui, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico. Gli elenchi sono trasmessi alla Direzione generale del debito pubblico nei modi e nei termini stabiliti dalla medesima direzione generale, ai fini dell'emissione della nota di imputazione, di cui al precedente art. 479. I titoli pagati devono essere ordinati e conservati progressivamente per ciascun debito, in modo da consentire alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di inviare alla Direzione generale del debito pubblico i titoli oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità, fino alla comunicazione da parte della Direzione generale del debito pubblico dell'avvenuta parificazione da parte della Corte dei conti, a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Art. 483. - Sui titoli rimborsati, sui mandati, sui buoni interessi, sulle cedole, sui tagliandi e sulle formule di ricevuta pagati, il direttore provinciale del tesoro e il direttore della ragioneria provinciale dello Stato, o chi per essi, coll'assistenza del capo della sezione di tesoreria provinciale, o di chi per esso, accertano - secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - il regolare annullamento dei titoli e degli altri valori compresi in contabilità e la regolarità dei pagamenti effettuati. Art. 484. - L'esito delle operazioni di revisione viene comunicato alla Direzione generale del debito pubblico entro la fine del secondo mese successivo a quello della chiusura della contabilità. La Direzione generale del debito pubblico attua i provvedimenti necessari ad assicurare il recupero delle somme indebitamente pagate ed a sanare le irregolarità accertate direttamente o emerse in sede della revisione di cui al precedente art. 483. La parificazione delle contabilità da parte dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti viene eseguita a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 4 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-09;171#art-1

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