Art. 1
In vigore dal 29 mar 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 8 marzo 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A
il seguente decreto:
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1. A partire dal 14 marzo 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da L. 87.858 a L. 86.913 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.785,80 a L. 8.691,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;72#art-1