Art. 1
In vigore dal 24 giu 1988
IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della marina mercantile e delle partecipazioni statali;
EMANA
il seguente decreto:
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1. Piena ed intera esecuzione è data:
a) agli atti finali adottati a Ginevra il 13 marzo 1985 dalla Conferenza amministrativa regionale per la pianificazione del servizio di radionavigazione marittima (radiofari) nella zona marittima europea, comprendente l'accordo con tre annessi, il protocollo finale, tre risoluzioni e due raccomandazioni, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del citato accordo;
b) agli atti finali adottati a Ginevra il 15 marzo 1985 dalla Conferenza amministrativa regionale per la pianificazione del servizio mobile marittimo e del servizio di radionavigazione aeronautico a onde ettometriche (Regione 1), comprendenti l'accordo con sei annessi, il protocollo finale, cinque risoluzioni e sette raccomandazioni, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del citato accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di ossrvarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
ZANONE, Ministro della difesa
MANNINO, Ministro dei trasporti
MAMMÌ,
Ministro delle poste e delle
telecomun icazioni
PRANDINI, Ministro della marina
mercantil e
GRANELLI, Ministro delle partecipazioni statali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 2
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;189#art-1