Art. 19
In vigore dal 17 giu 1989
Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Rimini (Forlì) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.
L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1988
COSSIGA
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
FANFANI, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del tesoro
CARRARO, Ministro del turismo e
dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 284
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-03;594#art-19