Art. 12

In vigore dal 16 giu 1989
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni. La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto. Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-03;592#art-12

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