Art. 11
In vigore dal 14 giu 1989
Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da
insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.
Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-03;585#art-11