Art. 5

In vigore dal 13 giu 1989
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni. I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-03;581#art-5

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