Art. 3
In vigore dal 20 mag 1988
1. È concesso, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un periodo di mesi dodici per lo smaltimento delle sostanze già immesse sul mercato e non conformi nell'etichettatura alle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
FANFANI, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
MANNINO, Ministro dei trasporti
GAVA, Ministro delle finanze
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 16
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-20;141#art-3