Art. 3

In vigore dal 20 mag 1988
1. È concesso, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un periodo di mesi dodici per lo smaltimento delle sostanze già immesse sul mercato e non conformi nell'etichettatura alle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 febbraio 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri DONAT CATTIN, Ministro della sanità FANFANI, Ministro dell'interno VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia MANNINO, Ministro dei trasporti GAVA, Ministro delle finanze PRANDINI, Ministro della marina mercantile BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1988 Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-20;141#art-3

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