Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania›Titolo IV
Art. 38
Istituto cassiere
In vigore dal 25 dic 1988
Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad una apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni più favorevoli.
Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionati.
Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520#art-sir-38