Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania›Titolo IV
Art. 31
Partite di giro
In vigore dal 25 dic 1988
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520#art-sir-31