Art. 1

In vigore dal 21 apr 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile; Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro; EMANA il seguente decreto . 1. Il confine tra il compartimento marittimo di Roma e quello di Gaeta è modificato, venendo a coincidere con quello tra i comuni di Sabaudia e di San Felice Circeo.
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