Art. 1
In vigore dal 28 feb 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, con cui è stato approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;
Considerata la necessità di provvedere alla modifica dell'art. 17, primo comma, di tale regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
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Il primo comma dell'art. 17 del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, è sostituito dal seguente:
"Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato iscritto al fondo, designato dal consiglio di amministrazione del fondo, su proposta del presidente, fra gli impiegati, non aventi qualifica dirigenziale, con livello retributivo non inferiore al settimo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 2
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-31;571#art-1