Art. 1

In vigore dal 24 dic 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 75 della Costituzione; Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352; Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, per l'abrogazione dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8: "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi", limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: . 1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, è abrogato l'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8, limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo. 2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 15
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