Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo
Art. 33
Disposizione finale.
In vigore dal 4 set 1988
- Disposizione finale.
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Visto, il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608#art-sdi-33