Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana
Art. 10
Modalità operative
In vigore dal 4 set 1988
- Modalità operative
Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Istituto si avvale:
a) delle 'sezionì e dei 'servizi comunì, nel senso indicato dall';
b) della collaborazione con cattedre e istituti universitari con altre istituzioni scientifiche ed educative, e con Enti pubblici (vedi ;
c) della collaborazione con i distretti scolastici, i consigli di istituto e di circolo, e agli altri organi collegiali previsti dai citati e decreti delegati;
d) della collaborazione con istituti scolastici pubblici, che vengono assunti come ambienti di ricerca, di sperimentazione, di documentazione e di aggiornamento degli insegnanti, nel quadro delle iniziative programmate dall'Istituto;
e) dell'opera degli ispettori tecnici, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica numero 419 (ultimo capoverso).
Le collaborazioni di cui al punto b) saranno definite da apposite convenzioni, tenendo conto di quanto affermato ai capoversi 4, 5, 6, dell' e degli del presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-10