Art. 2
In vigore dal 19 dic 1987
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 17 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 205 miliardi per gli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1987, n. 483, concernente modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, emanato in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-03;493#art-2