Art. 1
In vigore dal 2 gen 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto:
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1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, è aggiunto il seguente comma:
"L'Istituto trentino di cultura di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 29 agosto 1962, n. 11, per l'attività di ricerca, è equiparato a tutti gli effetti agli enti di ricerca regionali".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
VIZZINI, Ministro per i beni culturali e ambientali
RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 22
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;513#art-1