Art. 1
In vigore dal 2 gen 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, delle finanze per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto:
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1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 687, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 8-bis. - Sono esercitate dalla provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali in ordine all'opera universitaria dell'Università degli studi di Trento, intendendosi sostituiti, fino a quanto non sarà diversamente disposto, i rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria con rappresentanti della provincia.
Le entrate di natura tributaria e quelle di natura contributiva dell'opera universitaria stessa previste da disposizioni di legge vigenti sono attribuite alla provincia.
In caso di soppressione dell'opera universitaria i beni ed il personale dipendente saranno trasferiti alla provincia, conservando quest'ultimo la posizione giuridico-economica acquisita".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
AMATO, Ministro del tesoro
GAVA, Ministro delle finanze
GUNNELLA, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 21
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;512#art-1