Art. 1
In vigore dal 9 apr 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni;
Vista la nuova tabella XXXIII dell'ordinamento didattico universitario, relativa all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 947;
Considerato che l'insegnamento di "lavori pratici nei macelli, laboratori e derrate alimentari" compreso tra gli insegnamenti comuni del triennio professionale di detta tabella XXXIII presenta un errore nella dizione;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
La denominazione dell'insegnamento "lavori pratici nei macelli, laboratori e derrate alimentari" compreso nell'elenco degli insegnamenti comuni del triennio professionale della tabella XXXIII dell'ordinamento didattico universitario, è rettificata in quella di "lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987
COSSIGA
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1988
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 97
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-30;584#art-1