Art. 14
In vigore dal 7 giu 1989
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;642#art-14