Art. 18
In vigore dal 7 giu 1989
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 844.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i contributi degli alunni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;641#art-18