Art. 18
In vigore dal 1 giu 1989
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.728.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con contributi degli alunni;
5) con i proventi dei laboratori e delle officine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;634#art-18