Art. 2
In vigore dal 1 giu 1989
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori femminili.
Esso è costituito dalla scuola professionale per le attività femminili con sezioni per:
Sezioni
numero
__
assistente all'infanzia (triennale).......... 6
Corsi
numero
__
Corso post-qualifica:
assistente comunità infantili............. 3
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;633#art-2