Art. 1
In vigore dal 10 feb 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni, che approva le tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;
Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Attesa la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile a seguito dell'aumentata importanza di Ravenna, sotto l'aspetto degli interessi marittimi e delle attività connesse, e dell'opportunità di far coincidere la circoscrizione marittima con quella della regione interessata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1987;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
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1. È istituita la zona marittima di Ravenna, suddivisa nei compartimenti di Ravenna e Rimini, che assume la denominazione di direzione marittima di Ravenna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-05;466#art-1