Titolo I
Art. 71
In vigore dal 8 dic 1987
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 settembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica
AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FANFANI, Ministro dell'interno
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT CATTIN, Ministro della sanità
MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA, Ministro delle finanze
DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato con riserva alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1987, con esclusione degli in conformità con la deliberazione delle sezioni riunite del 16 novembre 1987, n. 57/SR/E.
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 5
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-71