Art. 1
In vigore dal 21 ott 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 850, con il quale viene approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio di Roma;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152, il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1977, n. 1265, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1230 e il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 549, con i quali sono state apportate modifiche alla tariffa dei diritti di accesso ai recinti riservati della borsa valori di Roma ed alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale;
Viste le delibere n. 660 e n. 661 del 20 ottobre 1986, con le quali la camera di commercio di Roma ha richiesto la modifica delle tariffe dei diritti sopracitati;
Visto che la suddetta delibera n. 661 concerne, altresì la fissazione dei diritti per l'uso degli altri servizi di borsa;
Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
Visti l'art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, l'art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 e gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
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La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:
1) per il capitale fino a 50 miliardi, L. 200 per milione;
2) per il capitale superiore a 50 miliardi, L. 150 per milione.
Per le nuove ammissioni a quotazione è prevista l'esenzione per il primo anno e la riduzione del 50% per il successivo anno.
L'ammontare dei diritti, da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni quotate ufficialmente e in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al milione superiore.
Rimangono invariati i diritti per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, fissati con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1978, n. 217.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-28;409#art-1