Art. 1
In vigore dal 20 ott 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", in particolare l'art. 8 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855;
Visto l'art. 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965;
Considerata la necessità di disciplinare con regolamento i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 giugno 1987;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
È approvato l'annesso regolamento, vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1987
COSSIGA
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 34
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-28;406#art-1