Art. 9
In vigore dal 11 ago 1989
Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;648#art-9