Art. 18

In vigore dal 11 ago 1989
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 389.000.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i contributi degli alunni; 5) con i proventi delle aziende agrarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;648#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo