Art. 16
In vigore dal 10 ago 1989
A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.
A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.
Le funzioni di direttore sono affidate per incarico della giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;647#art-16