Art. 2
In vigore dal 29 gen 1989
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
Scuola professionale per l'industria meccanica con sezione per:
congegnatore meccanico (triennale): una sezione.
Scuola professionale per l'industria elettrica ed elettronica con sezioni per:
elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale): due sezioni.
Corso post-qualifica:
tecnico industrie meccaniche: un corso;
tecnico industrie elettriche ed elettroniche: un corso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;624#art-2