Art. 2

In vigore dal 29 gen 1989
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni: Scuola professionale per l'industria meccanica con sezione per: congegnatore meccanico (triennale): una sezione. Scuola professionale per l'industria elettrica ed elettronica con sezioni per: elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale): due sezioni. Corso post-qualifica: tecnico industrie meccaniche: un corso; tecnico industrie elettriche ed elettroniche: un corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;624#art-2

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