Art. 2
In vigore dal 27 gen 1989
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:
addetto alla contabilità d'azienda (triennale): quattro sezioni;
Corso post-qualifica:
analista contabile: due corsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;622#art-2