Art. 14

In vigore dal 25 gen 1989
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;620#art-14

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