Art. 6

In vigore dal 4 dic 1988
L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;615#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo