Art. 19
In vigore dal 4 dic 1988
Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Acquaviva delle Fonti ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.
L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1987
COSSIGA
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
FANFANI, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del tesoro
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 329
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TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE
DI STATO FEMMINILE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Due sezioni di assistenti per l'infanzia (triennale)
Due sezioni di sarta per donna (triennale)
Un corso post-qualifica - assistente comunità infantili
per complessive quattordici classi
Numero
Qualifica dei posti
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Personale di ruolo
1) Preside....................... 1
2) Cattedre di insegnamento............... 14
3) Insegnanti tecnico-pratici.............. 10
4) Coordinatore amministrativo............. 1
5) Collaboratori amministrativi............. 4
6) Collaboratori tecnici................ 1
7) Ausiliari...................... 6
Personale incaricato
8) Incarichi d'insegnamento per complessive ventiquattro
ore settimanali
9) Insegnanti tecnico-pratici
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Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.
N.B. - Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell' della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI
Il Ministro del tesoro
AMATO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;615#art-19