Art. 5
In vigore dal 1 dic 1988
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.
I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;612#art-5