Art. 1
In vigore dal 4 ott 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;
Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;
Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una nuova sezione di corte di assise di appello presso la corte di appello di Catania;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 2 luglio 1987;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro;
Decreta:
Presso la corte di appello di Catania è istituita una nuova sezione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Catania.
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1987
COSSIGA
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1987
Registro n. 37 Giustizia, foglio n. 301
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-07-21;385#art-1