Art. 1
In vigore dal 11 set 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Visto il verbale d'intesa del 15 luglio 1987, tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana sull'allegato testo;
Sulla proposta dei ministri della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente decreto:
È approvato il programma d'insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica, di cui al testo annesso al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1987
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 39
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-07-21;350#art-1