Art. 1
In vigore dal 27 ago 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all'esecuzione dell'intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Visto il verbale d'intesa del 15 luglio 1987, tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana sull'allegato testo;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente decreto:
È approvato il programma d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di cui al testo annesso al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1987
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 37
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-07-21;339#art-1