Accordo

Art. 8

Doveri e compiti dello specialista

In vigore dal 5 ago 1987
Lo specialista che presta la propria attività per la U.S.L. deve: attenersi alle disposizioni che la U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali; attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; redigere e trasmettere all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato, quale presidente del comitato di cui all' entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B); osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico. A tal fine le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti. A seguito della inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della U.S.L., delle ore di lavoro non effettuate. Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto allo specialista da parte della U.S.L.; in caso di recidiva o persistenza la U.S.L. dovrà deferire lo specialista alla commissione di cui all' per i provvedimenti disciplinari. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista alla commissione di cui all' per i provvedimenti di competenza. Gli specialisti già in servizio nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente accordo, rilasceranno esplicita dichiarazione di accettazione dell'accordo stesso. Il rifiuto di rilasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dell'incarico. Lo specialista nell'erogazione delle prestazioni deve: rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa; utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie; compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione o di dimissione protetta; richiedere accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla U.S.L. comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie; partecipare alle attività di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie; informare sempre il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo la terapia ovvero assumendo in cura diretta il paziente su proposta del medico curante ovvero assumendo la cura diretta, nei casi strettamente necessari, dandone comunicazione motivata al curante; redigere, a richiesta degli interessati, certificati di inabilità lavorativa temporanea in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnostica nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza nel presidio specialistico ai fini sanitari; effettuare le prestazioni specialistiche regolamentate dall'; collaborare alle attività di farmaco-vigilanza pubblica; partecipare alle attività connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate. Nell'attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista è tenuto alla compilazione dei referti e proposte, con apposizione di firma e timbro, sul modulario unificato concordato tra le parti. È consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche. "La prescrizione di specialità farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avviene in conformità a quanto disposto in merito all'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-8

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