Accordo
Art. 3
Incompatibilità
In vigore dal 5 ago 1987
Fermo restando quanto previsto dal punto 6) dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non è conferibile l'incarico al medico che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attività medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dalla convenzione unica dei medici generici;
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell'accordo stesso;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con la U.S.L.
L'incompatibilità di cui al punto e) non opera fino a quando le UU.SS.LL. non abbiano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche;
f) svolga attività fiscali concomitanti con la stessa U.S.L.
Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo e della perdita di uno dei requisiti previsti dall', ad eccezione del requisito di cui alla lettera a), determina la revoca dell'incarico.
I provvedimenti di decadenza dall'incarico sono adottati dalla U.S.L. sentito il comitato di cui all' e l'interessato.
Allo specialista durante il periodo di prova e limitatamente a questo periodo è sospesa l'eventuale incompatibilità derivante da altre attività a condizione che non le eserciti nel periodo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-3