Art. 1
In vigore dal 29 apr 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987;
Visto l' della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Visto l' della legge 1 marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;
Visti gli della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;
Visto l' della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;
Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1987
COSSIGA
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 4
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-28;162#art-1