Art. 1
In vigore dal 14 mag 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 31, recante disposizioni per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, ed il proprio decreto in data 7 marzo 1987 con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 24 maggio 1987 i comizi elettorali per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale di Bressanone;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987.
Le elezioni suppletive nel collegio senatoriale di Bressanone, già indette per il 24 maggio 1987, non hanno più luogo.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di giovedi 2 luglio 1987.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1987
COSSIGA
FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-28;160#art-1